Il Jobs Act
Ovvero la rottamazione delle conquiste dei lavoratori
“Classi sociali, proletariato e lotte” da Antitesi n.00 – pag.22
Con l’approvazione del Jobs Act, il governo capeggiato dal Pd di Renzi ha continuato e approfondito l’opera di smantellamento delle conquiste e di attacco alle condizioni di vita e di lavoro del proletariato, portando a compimento i diktat dei padroni e le politiche di ogni governo che si è succeduto in questi ultimi anni. In più, il progetto governativo è stato attuato senza la generale compiacenza che i governi Monti e Letta avevano ottenuto sui temi delle “riforme” del lavoro. Se il pesante attacco del governo Monti alle pensioni e l’attacco all’articolo 18, con la “riforma” Fornero, si erano avuti senza opposizione, tanto che i confederali non avevano attuato nessuna forma di mobilitazione, con il Jobs Act si sono verificate numerose discrepanze, soprattutto all’interno del Pd. Ma soprattutto c’è stata una mobilitazione di operai e lavoratori che sono scesi nelle piazze.
La novità nella politica padronale è che il programma governativo per arrivare allo scopo è avanzato a tappe forzate, affossando il metodo concertativo con le organizzazioni sindacali.
Vediamo più nel dettaglio come si concreta e cosa comporta per i lavoratori la nuova normativa del Jobs Act (Legge 183 del 10/12/2014) analizzandone gli aspetti principali.
Il 4 marzo 2015 sono stati emanati i primi due decreti attuativi. Si tratta del decreto legislativo n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati” e del decreto legislativo n. 23 contenente “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015, entrati in vigore quindi dal 7 marzo 2015.
Le disposizioni previste nel Jobs Act si applicano a tutti i lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto a tempo indeterminato dalla data successiva al 7 marzo 2015. Secondo le ultime precisazioni del Ministero del Lavoro rimangono esclusi dal campo di applicazione i pubblici dipendenti.
Si applicano altresì a quei lavoratori assunti in precedenza con contratto a tempo determinato o apprendistato, nel caso di conversione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, avvenuta con decorrenza dal 7 marzo 2015.
La norma è applicata nelle imprese che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupano alle loro dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditori agricoli, nonché i datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti e alle imprese agricole che, nel medesimo ambito territoriale, occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti e, in ogni caso, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che occupano più di sessanta dipendenti. L’ambito di applicazione è dunque quello dell’art. 18 della Legge 300/70, dunque dello Statuto dei Lavoratori, proprio per distruggerne ogni portato di tutela reale e il suo significato politico.
Inoltre le nuove regole si applicano anche alle cosiddette organizzazioni di tendenza, vale a dire a quei datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fine di lucro, attività politiche, sindacali, culturali, d’istruzione, di religione o di culto (quindi anche un nuovo dipendente della Cgil potrà essere licenziato senza giusta causa!).
Per i padroni che assumeranno con contratto a tempo indeterminato in data successiva al 7 marzo 2015, vi è l’esonero dal pagamento dei contributi per il lavoratore che saranno invece a carico dello stato per un periodo massimo di tre anni. Una vera e propria regalia a spese della collettività che il governo Renzi ha tributato ai padroni, alla faccia dei continui tagli calati invece sulla spesa sociale e in tutto il settore pubblico, a danno di lavoratori e masse popolari.
Licenziamenti:
Con l’entrata in vigore della legge, riguardo ai licenziamenti, vi è una sorta di “doppio binario” per i lavoratori: agli assunti prima del 7 marzo 2015 si applicherà il regime previsto dall’art. 18 L. 300/70, per gli assunti successivamente a tale data troverà applicazione il nuovo regime delle cosiddette “tutele crescenti”. Da sottolineare che il termine ingannatorio “tutele crescenti” riguarda solo la quantità di indennizzo monetario nel caso di licenziamento; invece, per questi lavoratori non sarà più applicata la tutela dell’art.18.
Per quanto riguarda il licenziamento nullo (quello intimato in gravidanza; in violazione delle tutele in materia di congedi parentali; per motivo illecito), per quello discriminatorio (quello intimato per motivi di sesso, religione, età, salute, orientamenti politici o sindacali e per le discriminazioni in genere), per quello intimato oralmente (inefficace in assenza di forma scritta obbligatoria) nonché per quello nel quale il giudice accerti il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, la nuova normativa non prevede cambiamenti. Permane, quindi, in questi casi, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda, l’obbligo di reintegrazione e il risarcimento del danno commisurato all’ultima retribuzione per il calcolo del Tfr, dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione. In ogni caso, l’indennità non potrà essere inferiore a cinque mensilità. Il lavoratore ha la facoltà di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione per il calcolo del Tfr, non soggetta a contribuzione previdenziale, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
È da dire che i padroni trovano altri escamotage per far sì che il licenziamento non rientri in queste tipologie (è ovvio che nessun padrone dichiarerà esplicitamente di voler licenziare un lavoratore per la sua militanza politica o sindacale, anche qualora sia questo il reale motivo del licenziamento) e, quindi, evitare di incorrere nel “pericolo” del reintegro del lavoratore. Sostanzialmente questa possibilità di reintegro riguarda una minima parte dei licenziamenti nel loro complesso.
Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quelli in cui sia accertata in via di giudizio “l’insussistenza del fatto materiale contestato” (si pensi, ad esempio, al caso di licenziamento disciplinare per furto per il quale, in giudizio, sia escluso qualsiasi coinvolgimento del dipendente). Nelle aziende con più di quindici dipendenti vale l’obbligo di reintegro e rimane facoltà del lavoratore chiedere, in sostituzione della reintegrazione, il pagamento di un indennizzo pari a quindici mensilità. Nel caso in cui il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 L. 300/70, viene meno l’obbligo di reintegrazione, rimane fermo, al contrario, solo l’obbligo di pagamento dell’indennità risarcitoria.
Negli altri casi, per i licenziamenti, anche se senza giusta causa, viene introdotta una tutela consistente nel solo risarcimento in denaro, commisurato all’anzianità di servizio (questo è il senso del concetto governativo di “tutele crescenti”): la somma è in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. Peraltro, già adesso, la prassi seguita dai padroni e convalidata dalla magistratura, tende a far passare tutti i licenziamenti come motivati da esigenze economiche dell’azienda, anche qualora siano palesemente volti alla repressione sindacale, politica o siano discriminatori, rendendoli così giustificati. Laddove, comunque, i licenziamenti, che vengano motivati sul piano economico, si rivelino invece ingiustificati è prevista esclusivamente l’indennità risarcitoria.
Nel caso di licenziamenti affetti da vizi formali e procedurali vige esclusivamente l’obbligo di pagamento di un’indennità, non soggetta a contribuzione, d’importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, per ogni anno di servizio prestato. Indennità che non può essere inferiore a due mensilità né superiore a dodici mensilità.
Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 L. 300/70 (aziende con meno di quindici dipendenti, o meno di cinque se si tratta d’imprenditori agricoli), Renzi, con una mossa di tipo populista (“il governo estende i diritti”) ha introdotto le indennità suddette, ma sono previste come dimezzate e, in ogni caso, non possono andare oltre le sei mensilità.
Inoltre, per evitare di andare a giudizio, si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il padrone offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Accettando il lavoratore rinuncia alla causa. Anche in questo caso, la giurisdizione borghese del lavoro sancisce il baratto, sostanzialmente favorevole al capitalista, tra soldi da un lato e diritti dei lavoratori dall’altro.
Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, Legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). Una norma volta a tagliare le gambe alla resistenza operaia difronte ai licenziamenti di massa e che taglia le gambe ai tavoli di trattativa regolarmente convocati dai sindacati per gestire le vertenze occupazionali. Solo in caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.
Demansionamento:
In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello contrattuale, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).
È altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra padrone e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello d’inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione o dell’acquisizione di una diversa professionalità.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. In altre parole il lavoratore può essere demansionato e non ricevere alcuna informazione specifica riguardante il nuovo compito, neanche formazione in termini di sicurezza sul macchinario o sulla linea in cui dovrà operare, è così eliminato l’obbligo del datore di lavoro alla formazione. Con questa norma vengono, di fatto, superate le limitazioni imposte dall’art 13 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori).
Ammortizzatori sociali:
Con queste misure il governo Renzi ha attuato un’unificazione delle misure inerenti ai sussidi per i lavoratori disoccupati.
Dal 1 gennaio 2016 è definitivamente abolita la cassa integrazione in deroga, mentre la cassa integrazione ordinaria potrà essere erogata solo nel caso di “cessata attività definitiva” dell’azienda. Il fatto che un lavoratore in cassa integrazione non fosse ancora licenziato e, quindi, successivamente potesse usufruire di altre misure viene a decadere e la cassa integrazione viene uniformata agli altri assegni di disoccupazione.
Dal 1 gennaio 2017 l’indennità di mobilità, per i licenziamenti collettivi della L. 223/91, viene abolita come previsto dalla Legge Fornero.
Il Jobs Act istituisce Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego – in vigore dal 1 maggio 2015) che si applica a tutti i lavoratori (ad eccezione di quelli del pubblico impiego e dell’agricoltura che godono di diversa specifica disciplina) in possesso di almeno tredici settimane contributive nel quadriennio precedente nonché trenta giorni di lavoro nei dodici mesi anteriori alla perdita del posto di lavoro. Per ogni lavoratore disoccupato la Naspi potrà durare da un minimo di 18 a un massimo di 24 mesi, in base ai contributi versati negli anni precedenti, e potrà essere usufruita anche dai lavoratori atipici e interinali, tanto per rendere più socialmente sostenibile – e dunque agevolare – il precariato (dietro la formula populista già citata della cosiddetta “estensione dei diritti”).
L’erogazione della Naspi verrà gestita dalla nuova agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la Did – Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro – e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall’Inps che avrà il compito di recepire le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l’indennità spettante. I centri dell’impiego possono sospendere l’erogazione della Naspi se il disoccupato non accetta il lavoro proposto o di svolgere corsi professionali, che il più delle volte si rivelano costose e inutili perdite di tempo.
Dunque con il nuovo sistema di ammortizzatori sociali, il governo toglie di mezzo l’istituto della cassa integrazione, e così realizza un risparmio di spesa, si assicura una manodopera più ricattabile e soprattutto individualizza il rapporto tra stato e il lavoratore rimasto disoccupato, estraniandolo dal legame con il luogo di lavoro e con i colleghi, potenzialmente foriero di rivendicazioni e lotte.
Videosorveglianza e controllo dei lavoratori:
Oltre agli articoli 18 e 13 dello Statuto dei Lavoratori la nuova normativa prevede un attacco anche all’art. 4 in merito alla proibizione di utilizzo di strumenti audiovisivi per il controllo dei lavoratori. Infatti, viene data la possibilità di controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, “tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”. Esemplare, tanto per concretizzare il livello di controllo che i padroni vogliono instaurare sui posti di lavoro, il progetto della direzione di Fincantieri di installare microchip di controllo della posizione nelle scarpe degli operai.
Presunta abolizione del precariato:
La realtà è opposta rispetto alla propaganda di Renzi: come si evince in particolare dalla nuova normativa sul licenziamento, il Jobs Act nella sostanza realizza una precarizzazione del contratto a tempo indeterminato. L’unico contratto atipico toccato dal Jobs Act è il Co.Co.Pro, la collaborazione a progetto, per la quale è prevista la mutazione nel nuovo contratto a tutele crescenti, ma solo ove vi siano, come recita il decreto di attuazione, “rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Una formula vuota che consente di lasciare inalterata la situazione contrattuale di gran parte dei lavoratori a progetto. Inoltre, l’innalzamento del tetto massimo di introiti da cinquemila a settemila euro per il lavoro occasionale, sempre contenuto nel Jobs Act, consentirà ai padroni di aggirare l’abolizione del Co.Co.Pro, per mutarlo in prestazioni temporanee pagate in voucher o inquadrate con “finte” partite Iva.
Risulta chiaro, dall’esposizione degli aspetti del Jobs Act sopra esposti, che si tratta di una controriforma del lavoro improntata principalmente alla repressione dei lavoratori atta a favorire le condizioni di ricattabilità e sfruttamento: le maggiori conquiste della classe operaia ottenute con anni di lotte e sacrifici sono mandate definitivamente al macero in nome del profitto.
In questa nuova fase di ultradecisionismo governativo, di “riformismo” reazionario e populista nel tentativo di gestione della crisi (dando l’elemosina degli 80 euro mentre si approfondiscono gli attacchi a lavoro, sanità, scuola) le burocrazie confederali, soprattutto la Cgil, sono prigioniere della logica che le ha guidate negli ultimi vent’anni. La stessa logica che le ha portate a sostenere i governi “amici” facendo ingoiare ai lavoratori i peggiori accordi per mantenere la pace sociale e che ora vede il loro ruolo superato dai progetti padronali che sono incarnati egregiamente dalla compagine renziana.
Anche nella fase della mobilitazione dei lavoratori del novembre e dicembre scorsi i confederali hanno mantenuto quest’ambiguità cercando di porre lo scontro più in termini di minaccia nei confronti di Renzi, offrendo fin da subito la disponibilità a trattare sul merito della proposta di “riforma” del Jobs Act, invece che dar corso a un allargamento della mobilitazione.
Ad oggi, infatti, dopo l’autunno, la Cgil è bloccata nella sua inerzia e non vi sono in campo nuove iniziative.
La volontà di vittoria e il protagonismo dei lavoratori, della classe operaia, si è invece manifestata apertamente nel corso degli scioperi dei mesi scorsi, nonostante l’ignavia sindacale. La Cgil, assieme alla Fiom è stata costretta ad aprire uno spazio politico, con l’indizione prima della manifestazione a Roma del 25 ottobre e poi con la convocazione degli scioperi metalmeccanici di novembre e lo sciopero generale del 12 dicembre, morsa tra la spinta della lotta operaia e le contraddizioni causate dalla linea del governo.
In questo spazio politico apertosi è emerso fin da subito il protagonismo dei lavoratori che hanno attuato, già prima delle iniziative di sciopero generale, degli scioperi spontanei all’interno degli stabilimenti e delle aziende per portare al centro del conflitto sindacale la difesa dell’art. 18 e delle proprie condizioni di vita.
Nella mobilitazione dei lavoratori settori sindacali di base hanno alzato la parola d’ordine dell’unità nella lotta, cercando di unirsi al di là delle sigle e della categoria lavorativa. Così, ad esempio, nel corteo di Milano dello sciopero dei metalmeccanici del 14 novembre, il Si-Cobas (il sindacato di base che guida la lotta dei lavoratori della logistica) ha lanciato la parola d’ordine “l’unità della lotta operaia al primo posto” rilanciando il ruolo diretto dei lavoratori, rafforzando la sinistra reale nel fronte della mobilitazione, per smascherare la posizione dei vertici sindacali Cgil e Fiom che mirano alla mobilitazione solo in funzione di avere un maggiore peso “contrattuale” nei confronti del governo, per poi lasciar sfumare e depotenziare la mobilitazione operaia.
Cgil e Fiom hanno ancora dimostrato di essere centri quantitativi di mobilitazione operaia importanti e le lotte dei mesi scorsi si sono sviluppate all’interno dello spazio politico-sociale aperto dai confederali, ma è anche vero che nuovamente i lavoratori hanno registrato l’incapacità di ottenere vittorie lasciando in mano ai burocrati sindacali la direzione della lotta.
Solo dove i lavoratori hanno preso in mano la direzione della lotta, determinandone i mezzi in modo da colpire gli interessi dei padroni e del sistema in generale, hanno ottenuto qualche vittoria, ed è questa la strada da percorrere.